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SEI ASSOCIATO AD API TORINO? PER TE IL CORSO RLS DA 32 ORE È GRATIS

Il corso di formazione API Torino per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n.81/2008 , il corso si pone come obiettivo l’acquisizione delle conoscenze fondamentali per l’esercizio della funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Scarica qui la brochure informativa PDF. 


Descrizione del Corso di Formazione:

Il percorso di formazione è riservato ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). I contenuti del corso rispettano quelli previsti dalle norme in atto.

Sono proposti gli argomenti:

- L'approccio alla prevenzione attraverso il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali.
- Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- L'informazione, la formazione e gli strumenti della comunicazione.
- Rischi comuni alle attività lavorative
- Rischi specifici di comparto
- Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- Documento di valutazione dei rischi ed altra documentazione sulla sicurezza aziendale
- Approfondimenti sui rischi specifici aziendali
- Simulazione riunione periodica di sicurezza
- Verifica finale.

Il corso si terrà presso la API TORINO di Via Pianezza, 123 a Torino – in orario 9– 18
Il giorno di lezione verrà stabilito ad approvazione del corso.
L’avvio del corso è condizionato dal raggiungimento del numero minimo di allievi necessario.

Nomina dell’RLS

L’art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che ‘in tutte le aziende, o unità produttive, eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST, art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, art. 49).

A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D.Lgs 81/2008 prevede diverse modalità di nomina/elezione del RLS.

Fino a 15 lavoratori

Per Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il RLS di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in altro modo individuato per pi aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo di cui agli artt. 48 e 49 del Decreto in questione e di seguito specificato.

Più di 15 lavoratori

Nelle Aziende o unità produttive con pi di 15 lavoratori e, secondo quanto stabilito dall’art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il RLS eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, il RLS eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

L’elezione del RLS, ad ogni livello, deve avvenire in un’unica giornata stabilita da opportuno Decreto cos come precisato dall’art. 47, comma 6 del D.Lgs. 81/2008: ‘l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma’.

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